Art. 12.
(Assegnazione della sede e collocamento
fuori ruolo).

      1. L'assegnazione alla sede di servizio del personale da destinare all'estero avviene con decreto del Ministro degli affari esteri previo nulla osta del Ministero dell'istruzione.
      2. Il personale di cui al comma 1 è collocato fuori ruolo per il periodo durante il quale esercita le funzioni con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.